giovedì, 7 Ottobre 2021

Deducibilità dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro


Breve descrizione dell’intervento

Si tratta di agevolazioni fiscali previste per i datori di lavoro domestico che impiegano addetti all’assistenza personale o familiare (es: colf, badanti, baby-sitter) ed ai servizi domestici (es: giardinieri, autisti). Con la deduzione si ottiene un imponibile fiscale ridotto rispetto al reddito complessivo percepito per l’anno di riferimento. Si può però dedurre solo la parte dei contributi a carico del datore di lavoro e fino ad un massimo di 1.549,37 €.

Riferimento normativo

Art.10 comma 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Ulteriori dettagli

Si possono dedurre parte dei contributi sostenuti a proprio favore ma anche quelli sostenuti per i familiari a carico (secondo l’art. 433 del codice civile questi possono essere: il coniuge, i figli, i genitori, generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle).
Nel caso in cui più soggetti sopportino la spesa per l’assistenza di un familiare, la deduzione massima di 1.549,37 € deve essere ripartita in ragione della spesa sostenuta.
Per la deduzione citata, vige il principio di cassa. I contributi deducibili devono infatti essere quelli pagasti nell’anno solare e di imposta che per esempio, in vista del 730/2021, sono quelli del 2020.

Scarica documento Scarica pdf