venerdì, 11 Marzo 2022
Provincia Autonoma di Trento: Assegno di Cura
Breve descrizione dell’intervento
Si tratta di un beneficio economico volto a favorire la permanenza a domicilio di persone non autosufficienti e il cui importo è correlato al bisogno assistenziale e alle condizioni economiche del nucleo familiare.
Esso consiste di norma in buoni di servizio per l’acquisizione di prestazioni di assistenza domiciliare e servizi semiresidenziali erogati, nel territorio provinciale, da strutture e soggetti accreditati o nell’erogazione di una somma di denaro relativa all’attività svolta debitamente documentata. Questa comprende l’assistenza erogata anche attraverso “assistenti familiari”, specificando che sono considerate/i accreditate/i, ai fini dell’assegno di cura, le/gli assistenti familiari iscritte/i nell’apposito registro.
Riferimento normativo
Articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 e successive modifiche (ultima modifica: 28/12/2021).
Beneficiari
Sono destinatari dell’assegno di cura i cittadini italiani o di Stati appartenenti all’Unione europea, gli apolidi e gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, purché sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
- siano residenti nel territorio della provincia di Trento da almeno due anni continuativi;
- siano dichiarati non autosufficienti secondo quanto previsto dall’articolo 2 della legge provinciale 24/07/2012 e modificata in data 28/12/2021;
- siano in possesso dei requisiti economico-patrimoniali definiti ai sensi dell’articolo 10, comma 6 della legge provinciale 24/07/2012 e modificata in data 28/12/2021.
Entità della prestazione
La misura dell’assegno di cura, erogato al beneficiario ovvero al suo legale rappresentante, è determinata in relazione ai bisogni assistenziali e al livello di gravità della non autosufficienza. La Giunta provinciale adegua annualmente con deliberazione gli importi previsti. La Giunta provinciale può definire indici differenziati di valutazione della situazione economico-patrimoniale per tutelare gli stati di non autosufficienza più gravi, avendo riguardo anche all’età delle persone beneficiarie.
Condizionalità
L’assegno di cura è una misura integrativa dell’indennità di accompagnamento e come tale richiede:
- La valutazione da parte dell’unità valutativa multidisciplinare (UVM) per l’accertamento della condizione di non autosufficienza e del fabbisogno assistenziale.
- La redazione di un piano di assistenza personalizzato da parte dell’UVM, che definisce anche le modalità di utilizzo dell’assegno di cura.
Inoltre:
- L’assegno di cura è compatibile con la permanenza presso strutture residenziali ospedaliere, socio-sanitarie o socio-assistenziali nel limite di novanta giorni complessivi nell’anno, trascorsi i quali l’assegno viene sospeso. Nel caso di inserimento definitivo in una struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale, l’assegno è sospeso dal trentunesimo giorno successivo a quello d’ingresso, o, se precedente, dal giorno successivo a quello di raggiungimento, nell’anno, dei novanta giorni complessivi di permanenza a qualsiasi titolo nella struttura.
- Qualora l’assistito fruisca di interventi di assistenza domiciliare unitamente a servizi di carattere semiresidenziale la compartecipazione dell’assistito è regolata secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione ai sensi del comma 6.
Dove e come fare la domanda
Non sono previsti termini, la domanda può essere presentata in qualsiasi momento. L’assegno di cura decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è erogato in modo integrato e coordinato con eventuali altre prestazioni realizzate ai sensi della legislazione provinciale.
Per l’accertamento della condizione economica (ICEF) è necessario rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF). La domanda di assegno di cura è presentata all’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa anche avvalendosi del supporto degli sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia o degli istituti di patronato e assistenza sociale.
La domanda è presentata dall’interessato o dall’amministratore di sostegno se gli è stato conferito il relativo potere. Qualora l’assistito sia temporaneamente impossibilitato a firmare per ragione connesse a motivi di salute, la domanda può essere sottoscritta dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
Durata e rinnovo
Dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno successivo all’anno di presentazione della domanda l’interessato dovrà presentare domanda di riaccertamento della condizione economica, pena la revoca dell’assegno di cura a far data 1° gennaio dell’anno successivo. Anche per presentare la domanda di riaccertamento della condizione economica ci si deve rivolgere agli Sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia o agli Istituti di patronato e assistenza sociale, previa dichiarazione ICEF da effettuare presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
Canale di finanziamento
Bilancio provinciale.
Ente responsabile dell'erogazione
All’erogazione dell’assegno di cura provvede l’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa in relazione all’esito dell’accertamento dell’UVM.
Spesa sull'intervento
Alla copertura degli oneri derivanti dalla legge provinciale 24/07/2012 si provvede mediante l’utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio e riguardanti le spese per l’assistenza integrata. Inoltre, nell’ambito degli interventi di sviluppo di forme integrative provinciali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria previsti dall’articolo 16, comma 4, della legge provinciale sulla tutela della salute, la Provincia promuove, con il coinvolgimento delle parti sociali, la costituzione di fondi integrativi a carattere territoriale.