giovedì, 10 Febbraio 2022

Valle d’Aosta: Assegni di cura


Intervento

Assegni di cura per assistenza alternativa all’istituzionalizzazione.

Breve descrizione dell’intervento

Gli assegni di cura a favore di persone non autosufficienti sono erogati quando la complessità e/o le condizioni sanitarie determinano l’esigenza di collocazione in struttura protetta. Tale esigenza, qualora ne sussistano le condizioni, può essere soddisfatta in alternativa all’inserimento in struttura, attraverso un progetto di assistenza domiciliare garantito da assistenti personali regolarmente iscritti all’Elenco unico regionale degli assistenti personali (assunti per un minimo di 30 ore settimanali in regime di convivenza o di non convivenza).

Riferimento normativo

Legge Regionale 23/2010 e DGR 866/2014: https://www.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=41559

Beneficiari

Le persone non autosufficienti che concordano preventivamente con i competenti servizi socio-sanitari territoriali un progetto di mantenimento a domicilio. Queste inoltre devono essere:
a) residenti nel territorio regionale da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda;
b) residenti nel territorio regionale da meno di due anni dalla data di presentazione della domanda ma comunque residenti nel territorio regionale, in modo continuativo, per un  periodo non inferiore a cinque anni;
c) anche non residenti sul territorio regionale, ma domiciliate presso famiglie con le quali hanno un grado di parentela pari al primo (genitori e figli) e residenti in Valle d’Aosta da almeno otto anni dalla data di presentazione della domanda.

Numero dei beneficiari

Secondo fonti regionali, circa un centinaio.

Entità della prestazione

L’assegno di cura, se spettante, è stabilito nella seguente misura:

Fasce di IRSEE IMPORTI
Fino a 2.000,00 €700
Da 2.001,00 a 4.000,00 €600
Da 4.001,00 a 6.000,00 €500
Da 6.001,00 a 8.000,00 €350
Da 8.001,00 a 12.000,00 €250
Da 12.001,00 a 16.000,00 €100
Da 16.001,00 in poi €0

Requisiti di accesso

La persona assistita deve essere in possesso dei requisiti di non autosufficienza definiti all’interno della valutazione multidimensionale, rientrando in uno dei profili SVAMA compresi fra il profilo 5 e il profilo 17.

Per gli utenti di età inferiore a 65 anni per i quali non è possibile definire i requisiti di non autosufficienza attraverso la valutazione multidimensionale della scheda SVAMA, ferma restando la necessità di predisporre il piano assistenziale individualizzato (PAI), la non autosufficienza è determinata da:

  • certificazione medica, rilasciata dal competente servizio dell’Azienda USL (Psichiatria, SER.D., ecc.)  avente in carico l’utente, attestante la patologia o il tipo di handicap da cui è affetto il soggetto e incidente sull’autonomia individuale in modo tale da rendere necessario l’inserimento in struttura, oppure da:
  • certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/1992 o la certificazione rilasciata dalle commissioni mediche di cui alla l.r. n. 11/1999, attestante l’invalidità del 100% in soggetto non in grado di svolgere in modo autonomo le attività della vita quotidiana.

È ammessa la concessione degli assegni di cura a minori solo nei casi in cui la complessità di gestione sia evidenziata in un progetto redatto dall’équipe socio-sanitaria competente e da certificazione medico-sanitaria  rilasciata  dal servizio sanitario pubblico avente in carico il minore, oppure dalla certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi della L n 104/1992 o dalla certificazione di cui alla lr 11/1999, attestante l’invalidità al 100% in soggetto non in grado di svolgere in modo autonomo le attività della vita quotidiana.

Inoltre, l’assistente personale assunto deve essere regolarmente iscritto all’Elenco unico regionale degli assistenti personali, oltre che essere assunto per un minimo di 30 ore settimanali in regime di convivenza o di non convivenza. Se l’assistente personale assunto in regime di convivenza è realmente residente con il beneficiario, nella determinazione del minimo vitale viene aggiunta virtualmente una persona.

Gli assegni non vengono erogati qualora l’assistente personale sia il coniuge, i figli, i nipoti, i genitori, i generi e le nuore, i conviventi dei figli, i suoceri, i fratelli, i cognati.

Priorità di accesso

Secondo il numero di protocollo attribuito cronologicamente al loro arrivo o all’arrivo dell’ultimo documento utile alla valutazione; le domande inevase resteranno in una graduatoria stilata con il medesimo principio e saranno le prime ad essere valutate in caso di ulteriore finanziamento nel corso dell’anno, oppure le prime ad essere valutate nell’anno successivo.

La richiesta può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno al momento dell’insorgenza del bisogno. L’assegno di cura decorrerà dal primo giorno del mese se la domanda è stata protocollata entro il 15° giorno del mese, dal primo giorno del mese successivo se la domanda è stata protocollata dal 16° giorno del mese.

Dove / come fare la domanda

Le persone devono rivolgersi alle assistenti territoriali di competenza o presso gli sportelli sociali sul territorio (in caso di primo accesso ai servizi). Le persone di età superiore ai 65 anni residenti in Aosta devono rivolgersi ai competenti uffici comunali in corso Padre Lorenzo, 29 – 11100 Aosta. L’interessato (beneficiario dell’intervento, familiare, curatore, amministratore di sostegno, tutore) presenta la domanda di intervento economico assistenziale all’insorgere della necessità, concordando preventivamente il progetto assistenziale con l’assistente sociale competente per territorio che provvederà a trasmetterlo alle strutture competenti. Il modulo di domanda deve essere presentato compilato in ogni sua parte e corredato da tutta la documentazione richiesta sul modulo stesso (es: ISEE, contratto di lavoro).

Durata e rinnovo

Il progetto assistenziale dovrà essere rivalutato ogni 2 anni dall’UVMD e monitorato annualmente dall’assistente sociale.

Canale di finanziamento

Fondi regionali e statali.

Ente responsabile dell'erogazione

L’assegno di cura viene liquidato agli aventi diritto a trimestri posticipati previa trasmissione della documentazione richiesta.

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